Traduzione automatica in attesa di revisione.
Negli ultimi mesi è aumentato il numero di richieste di informazioni ricevute sui metodi di iscrizione AIRE, la data effettiva di iscrizione e le possibili conseguenze fiscali della doppia imposizione sui redditi prodotti fuori dall'Italia per coloro che hanno vissuto e lavorato all'estero per anni e non hanno mai regolarizzato la propria posizione di espatriati presso lo Stato italiano, oppure lo hanno fatto, ma per diversi motivi, la data effettiva di iscrizione AIRE non coincide con la data di espatrio e/o di residenza all'estero. In questo articolo cercheremo di spiegare cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale rispetto al passato. È importante ricordare che l'iscrizione AIRE da sola non è sufficiente per provare il trasferimento di residenza dal punto di vista fiscale. La residenza fiscale delle persone fisiche è un aspetto molto importante nel momento in cui si decide di trasferire la propria residenza all'estero.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO AIRE.
La prima novità è stata introdotta dal Decreto Legge 22 del 25 marzo 2019 che introduce un cambiamento molto importante rispetto alla situazione precedente riguardo alla data effettiva di iscrizione AIRE. Infatti, si legge all'articolo "3. All'articolo 6 della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. 4. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, decorrono dalla data di presentazione della stessa, qualora la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero non sia già stata resa presso il comune di ultima residenza, secondo la normativa vigente". È abrogato l'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 6 settembre 1989. Le dichiarazioni di cui al presente comma, presentate prima della data di entrata in vigore del presente Decreto e non ancora ricevute dall'Ufficiale di Stato Civile, decorrono dalla medesima data. Pertanto, tutte le richieste di AIRE presentate prima della pubblicazione del D.L. decorrono dal 26 marzo 2019. Va ricordato che, in virtù della Legge 470/1988, l'iscrizione all'AIRE è obbligatoria per tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi, per coloro che già risiedono all'estero, sia per esservi nati sia per la successiva acquisizione della cittadinanza italiana per qualsiasi motivo. D'altra parte, l'iscrizione all'A.I.R.E. non è obbligatoria per le persone che si trasferiscono all'estero per un periodo inferiore a un anno, come i lavoratori stagionali, i funzionari statali permanenti in servizio all'estero notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari del 1961 e del 1963 rispettivamente, e i militari italiani in servizio presso uffici e strutture NATO situati all'estero.
IMPORTANZA DELL'ISCRIZIONE AIRE A FINI FISCALI
Inoltre, il 19 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che uno dei principali requisiti per evitare (oltre ad altre prove oggettive) la doppia imposizione dei redditi generati all'estero è l'iscrizione AIRE. Ma precisa anche che non è l'unico requisito. Infatti, la risposta recita così: "Per identificare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni e, in particolare, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge n. 329 del 5 novembre 1990 (di seguito "la Convenzione" o "il Trattato Internazionale"), è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti. Va segnalato, in particolare, che la Convenzione stabilisce all'articolo 4, comma 1, che l'espressione "residente di uno Stato contraente" indica "ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza (...) o di ogni altro criterio di natura analoga". A tale riguardo, l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (di seguito "TUIR") considera residente in Italia "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile". Le tre condizioni sopra menzionate sono alternative. È sufficiente che si verifichi solo uno dei requisiti sopra indicati, per la maggior parte del periodo d'imposta, affinché una persona fisica possa essere considerata residente fiscale in Italia o al contrario. Solo quando le tre condizioni di residenza siano simultaneamente assenti nel periodo d'imposta di riferimento, tale persona può essere considerata non residente nel nostro paese. Grazie al Decreto Legge del 25 marzo 2019, n. 22 il problema è stato parzialmente risolto. La richiesta di iscrizione all'AIRE del connazionale per le richieste presentate dopo il 26 marzo 2019 sarà efficace a partire dalla data di presentazione, mentre per le richieste presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora completate, sarà efficace a partire dal 26 marzo 2019. Tuttavia, tutti i connazionali già iscritti all'AIRE al momento dell'entrata in vigore di questa legge hanno visto il proprio cambio di residenza completato non dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione, ma dall'iscrizione al registro. Tutti sappiamo che la lentezza burocratica e che la pratica può durare più di sei mesi, ha dato luogo a un'ingiustizia niente affatto trascurabile. Naturalmente in Tramite Italia consigliamo sempre ai nostri clienti di effettuare l' iscrizione AIRE. TRAMITE ITALIA è al fianco di tutti gli italiani residenti all'estero fornendo supporto e servizio affinché la posizione di ciascun italiano sia in regola con l'iscrizione AIRE, il passaporto, la trascrizione degli atti, le successioni e molto altro. Offriamo ai nostri clienti questo servizio a tutte le persone italiane residenti all'estero in tutto il mondo con un link importante sull'argomento






