Cittadinanza italiana
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L'ordinamento italiano prevede diverse vie per l'acquisto o il riconoscimento della cittadinanza: per discendenza, per matrimonio, per residenza e in sede giudiziale. La disciplina è stata profondamente modificata a partire dal 2025. Tramite Italia assiste il richiedente nella verifica preliminare dei requisiti e in tutte le fasi del procedimento.
Riconoscimento per discendenza (iure sanguinis). Dal 28 marzo 2025 chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza è riconosciuto cittadino italiano soltanto nei casi previsti dall'art. 3-bis della Legge 91/1992, tra cui l'esistenza di un genitore o di un nonno in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana. Restano salve le domande presentate entro il 27 marzo 2025.
Vigenza della riforma. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate (sentenza n. 63/2026). Con l'ordinanza n. 147/2026 ha tuttavia rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità della norma con il diritto dell'Unione. In attesa della pronuncia, la disciplina vigente trova applicazione.
Figli minori. Sono stati ampliati i termini ed è stata introdotta la gratuità della dichiarazione per l'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di cittadini italiani per nascita.
Residenza. Per i discendenti di cittadini italiani per nascita il periodo di residenza legale in Italia richiesto è stato ridotto da tre a due anni.
Le vie di acquisto e di riconoscimento
| Via | Destinatari | Autorità competente | Termine di conclusione |
|---|---|---|---|
| Discendenza (iure sanguinis) | Discendenti di cittadini italiani, nei casi previsti dall'art. 3-bis L. 91/1992 | Consolato (residenti all'estero) o Comune (residenti in Italia) | — |
| Matrimonio | Coniuge straniero di cittadino italiano | Ministero dell'Interno, tramite portale telematico; consolato o prefettura per l'istruttoria | 24 mesi, prorogabili fino a 36 |
| Residenza | Stranieri legalmente residenti in Italia (2 anni per i discendenti di cittadini italiani, 4 per i cittadini UE, 10 negli altri casi) | Ministero dell'Interno, tramite portale telematico; prefettura per l'istruttoria | 24 mesi, prorogabili fino a 36 |
| Via giudiziale | Giudizi già instaurati o casi rientranti nei requisiti vigenti | Tribunale competente, sezione specializzata | — |
Verifica preliminare dei requisiti
A seguito della riforma, numerose linee di discendenza che fino al 2024 consentivano il riconoscimento non soddisfano più i requisiti di legge. Per tale ragione lo Studio procede, prima di ogni altra attività, a una verifica preliminare: ricostruzione della linea familiare, individuazione dell'ipotesi normativa applicabile, indicazione della documentazione necessaria e dei costi. Qualora nessuna via risulti percorribile, l'esito della verifica viene comunicato prima dell'avvio di attività onerose.
Attività dello Studio
- Analisi della linea familiare e individuazione della via di acquisto o di riconoscimento applicabile.
- Reperimento degli atti di stato civile italiani (nascita, matrimonio, morte) presso i Comuni e, ove necessario, gli archivi parrocchiali.
- Apostille, legalizzazioni e traduzioni della documentazione straniera.
- Presentazione dell'istanza e rapporti con consolato, Comune o prefettura fino alla conclusione del procedimento.
Costi
Agli onorari professionali si aggiungono i contributi previsti dalla legge per ciascuna via. A conclusione della verifica preliminare lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno.
Le vie per la cittadinanza italiana
Fonti: L. 91/1992, artt. 3-bis, 4, 5, 9 (testo vigente) · D.L. 36/2025 conv. L. 74/2025 · L. 199/2025 · D.L. 200/2025 conv. L. 26/2026 · Corte costituzionale, sent. n. 63/2026 e ord. n. 147/2026. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026; non costituisce parere legale sul singolo caso.



