Cittadinanza italiana per discendenza
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Il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) consente ai discendenti di cittadini italiani di essere riconosciuti cittadini. Dal 28 marzo 2025 i presupposti sono stati significativamente ristretti. Lo Studio verifica se il caso rientra nella disciplina vigente e cura la predisposizione e la presentazione dell'istanza.
Presupposti per il riconoscimento
Ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 91/1992, introdotto dal D.L. 36/2025 convertito dalla Legge 74/2025, chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza si considera non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle seguenti ipotesi:
- un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento del decesso, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita o dell'adozione del figlio;
- la domanda di riconoscimento è stata presentata al consolato, al Comune o all'autorità giudiziaria entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, ovvero è stata presentata nel giorno dell'appuntamento comunicato entro tale data. In questi casi si applica la normativa vigente al 27 marzo 2025.
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Con la sentenza n. 63/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 3-bis. Con la successiva ordinanza n. 147/2026 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità della norma con gli artt. 9 TUE e 20 TFUE. In attesa della pronuncia, consolati e Comuni applicano la disciplina vigente. Lo Studio segue l'evoluzione della vicenda e ne valuta gli effetti sui singoli procedimenti.
Figli minori di cittadini italiani
- Il figlio minore di un cittadino italiano per nascita acquista la cittadinanza a seguito di dichiarazione dei genitori resa entro tre anni dalla nascita o dall'accertamento della filiazione, ovvero qualora, successivamente alla dichiarazione, risieda legalmente in Italia per due anni continuativi (art. 4, comma 1-bis, L. 91/1992).
- Disciplina transitoria: il figlio minorenne alla data del 24 maggio 2025 di un cittadino riconosciuto a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025 può acquistare la cittadinanza mediante dichiarazione da rendere entro il 31 maggio 2029.
- Dal 1° gennaio 2026 le dichiarazioni relative ai minori sono esenti dal contributo di 250 €.
Riacquisto della cittadinanza
Chi è nato in Italia, o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi, e ha perduto la cittadinanza ai sensi della Legge 555/1912 può riacquistarla mediante dichiarazione da rendere entro il 31 dicembre 2027 (art. 17 L. 91/1992).
Principi applicabili alle domande presentate entro il 27 marzo 2025
- L'avo italiano deve essere nato dopo il 17 marzo 1861, o dopo l'annessione del territorio di nascita, ovvero essere deceduto successivamente a tale data.
- La naturalizzazione volontaria dell'avo in uno Stato estero, intervenuta prima della nascita del discendente, interrompe la trasmissione della cittadinanza.
- In sede amministrativa la linea materna trasmette la cittadinanza ai soli nati dal 1° gennaio 1948; per i nati in data anteriore è necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Autorità competente
I residenti all'estero presentano l'istanza al consolato competente per territorio; i residenti in Italia al Comune di residenza. I consolati operano attualmente entro un limite annuo di istanze. La Legge 11/2026 prevede il futuro trasferimento della competenza per i residenti all'estero a un ufficio centrale del Ministero degli Affari Esteri.
Documentazione
- Atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli ascendenti in linea retta, fino all'avo italiano.
- Certificato attestante la mancata naturalizzazione dell'avo emigrato.
- Documentazione idonea a dimostrare la ricorrenza dei nuovi presupposti (ad esempio certificati negativi di cittadinanza, certificati storici di residenza).
- Documentazione straniera munita di apostille (o legalizzazione) e di traduzione in lingua italiana.
Costi
Per l'istanza presentata al consolato è dovuto un contributo di 600 € per ciascun richiedente maggiorenne. Agli onorari professionali si aggiungono i costi degli atti e delle traduzioni; lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno a conclusione della verifica preliminare.
Le vie per la cittadinanza italiana
Fonti: L. 91/1992, artt. 3-bis, 4 c. 1-bis, 17 · D.L. 36/2025 conv. L. 74/2025 (GU n. 118 del 23/05/2025) · L. 199/2025 · D.L. 200/2025 conv. L. 26/2026 · L. 11/2026 · Corte costituzionale, sent. n. 63/2026 e ord. n. 147/2026 · Circ. Min. Interno n. 19951 del 12/03/2026. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026.



