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Certificato del casellario giudiziale italiano

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Il certificato del casellario giudiziale riporta i provvedimenti definitivi iscritti a nome dell'interessato. È richiesto, tra l'altro, per attività lavorative all'estero, per il rilascio di visti e titoli di soggiorno, nei procedimenti di cittadinanza e di adozione. Lo Studio ne cura la richiesta in Italia anche per chi risiede all'estero.

Certificati attualmente previsti

Dal 26 ottobre 2019 (D.Lgs. 122/2018) non sono più rilasciati distinti certificati "penale" e "civile". I certificati attualmente previsti sono i seguenti:

  • Certificato del casellario giudiziale (art. 24 D.P.R. 313/2002): certificato unico contenente i provvedimenti irrevocabili in materia penale, civile e amministrativa. Per i cittadini italiani comprende anche le informazioni del casellario europeo.
  • Certificato dei carichi pendenti: attesta i procedimenti penali in corso. È rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo di residenza ed è spesso richiesto congiuntamente al certificato del casellario.
  • Certificato per attività a contatto con minori (art. 25-bis): attesta l'assenza di condanne per i reati di natura sessuale in danno di minori. È richiesto per le attività che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Iscrizioni non riportate nel certificato

Il certificato richiesto dall'interessato non riporta tutte le iscrizioni presenti nel casellario. Non vi figurano, tra l'altro:

  • le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;
  • le condanne per contravvenzioni punite con la sola ammenda e per reati dichiarati estinti;
  • i provvedimenti del giudice di pace;
  • le sentenze di applicazione della pena su richiesta e i decreti penali di condanna, nei casi previsti dalla legge;
  • la sospensione del procedimento con messa alla prova conclusa con esito positivo.

Finalità

Il certificato è richiesto per rapporti di lavoro e collaborazioni all'estero (frequentemente, ad esempio, per attività lavorative in Andorra o in Nuova Zelanda), per il rilascio di visti e titoli di soggiorno, nei procedimenti di cittadinanza, di affidamento e di adozione.

Apostille e validità

Il certificato ha validità di sei mesi. Per l'uso in Stati non appartenenti all'Unione Europea è necessaria l'apostille, apposta dalla Procura che lo ha rilasciato; lo Studio ne cura la richiesta contestualmente al certificato. Tra Stati membri dell'Unione, come la Spagna, l'apostille non è richiesta (Regolamento (UE) 2016/1191).

Documentazione necessaria

  • Copia del passaporto della persona cui il certificato si riferisce.
  • Sottoscrizione di due autorizzazioni, trasmesse dallo Studio al ricevimento del passaporto.

Tempi

Copia digitale in circa sette giorni lavorativi; originali cartacei in circa tre settimane, con spedizione in tutto il mondo.

Costi

Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno, per il solo certificato del casellario o congiuntamente al certificato dei carichi pendenti.

Certificati che trattiamo

Fonti: D.P.R. 313/2002, artt. 24, 25-bis, 27 · d.lgs. 122/2018 · Ministero della Giustizia, servizio di certificazione del casellario giudiziale (pagina aggiornata al 04/03/2026) · Procura della Repubblica di Roma, servizio apostille · Regolamento UE 2016/1191. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026.

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