Atto di nascita italiano
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L'atto di nascita italiano è richiesto, tra l'altro, nei procedimenti di cittadinanza, per la celebrazione del matrimonio, per pratiche amministrative in Spagna e nelle ricerche genealogiche. Lo Studio ne cura la richiesta presso il Comune competente e lo rilascia nella forma idonea all'uso cui è destinato.
Certificato, estratto e copia integrale
Il medesimo evento può essere attestato da documenti di contenuto diverso. La scelta del documento corretto evita ritardi e richieste di integrazione da parte dell'ufficio ricevente.
- Certificato di nascita: riporta i dati essenziali dell'evento (nome, data e luogo di nascita). È sufficiente per numerosi usi amministrativi, ma di regola non indica i genitori e non contiene le annotazioni successive.
- Estratto per riassunto: riporta i dati dell'atto e le annotazioni a margine (matrimonio, riconoscimenti, rettifiche, provvedimenti giudiziari). È il documento generalmente richiesto nei procedimenti di cittadinanza e per l'uso all'estero.
- Copia integrale: riproduce integralmente l'atto iscritto nel registro, con firme e annotazioni. È rilasciata soltanto a chi dimostri un interesse diretto e concreto (art. 107 D.P.R. 396/2000), previa istanza motivata.
L'estratto plurilingue e l'uso in Spagna e nell'Unione Europea
L'estratto plurilingue (Formula A) è redatto su modulo standard multilingue previsto dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, cui aderiscono sia l'Italia sia la Spagna. Tra gli Stati aderenti è valido senza traduzione e senza legalizzazione.
Il Regolamento (UE) 2016/1191 ha inoltre abolito, dal 2019, la legalizzazione e l'apostille per i documenti pubblici utilizzati tra Stati membri. Ne consegue che, per l'uso in Spagna di un atto di nascita italiano, l'apostille non è richiesta ed è di norma sufficiente l'estratto plurilingue. Per l'uso in Stati non appartenenti all'Unione (ad esempio Stati Uniti, Argentina, Brasile) è necessaria l'apostille, apposta in Italia dalla Prefettura; lo Studio cura anche tale adempimento.
Atti anteriori all'istituzione dello stato civile
Prima dell'istituzione dello stato civile, avvenuta in date diverse nei vari territori italiani, nascite, matrimoni e decessi erano registrati dalle parrocchie. Ai fini della ricostruzione di una linea di discendenza può essere necessario l'atto di battesimo: lo Studio individua la parrocchia o l'archivio diocesano competente e ne ottiene copia, munita della legalizzazione della Curia ove richiesta.
Cittadinanza iure sanguinis. La Legge 74/2025 ha ristretto i presupposti del riconoscimento per discendenza e sulla norma è pendente una questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Prima di procedere alla raccolta degli atti degli ascendenti è opportuno verificare che la linea di discendenza soddisfi i requisiti vigenti; lo Studio può effettuare tale verifica.
Documentazione necessaria
- Copia del passaporto del richiedente.
- Indicazione del Comune italiano presso il quale è registrata la nascita; in mancanza, lo Studio procede all'individuazione sulla base delle informazioni disponibili.
Tempi
Copia digitale in circa tre settimane; originale cartaceo in 30–60 giorni, in funzione del Comune. La consegna avviene di persona o mediante corriere DHL in qualunque Paese.
Costi
I costi dipendono dal Comune e dagli adempimenti richiesti (apostille, traduzione). Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno prima dell'avvio dell'incarico.
Certificati che trattiamo
Fonti: D.P.R. 396/2000, artt. 106–107 · Convenzione di Vienna 8/9/1976 (CIEC n. 16) · Regolamento UE 2016/1191 · L. 91/1992 art. 3-bis (L. 74/2025). Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026; non sostituisce la verifica del caso specifico.



