Cittadinanza italiana per via giudiziale
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L'azione giudiziale è stata a lungo lo strumento per il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti per linea materna nati prima del 1948 e nei casi di inerzia dell'amministrazione. La riforma del 2025 ne ha profondamente modificato i presupposti. Lo Studio valuta preliminarmente la sussistenza delle condizioni per agire.
Giudizi instaurati entro il 27 marzo 2025
Ai giudizi instaurati entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025 continua ad applicarsi la normativa previgente. Vi rientrano, in particolare, le azioni relative alla linea materna: prima del 1° gennaio 1948 la donna italiana non trasmetteva la cittadinanza ai figli e tale linea non è riconosciuta in sede amministrativa. Lo Studio può assumere la difesa nei giudizi pendenti o verificarne lo stato.
Giudizi instaurati successivamente
Ai giudizi instaurati dopo il 27 marzo 2025 si applica l'art. 3-bis della Legge 91/1992: il riconoscimento per discendenza presuppone l'esistenza di un genitore o di un nonno in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana, ovvero la residenza biennale in Italia del genitore prima della nascita del figlio. La riforma ha inoltre introdotto le seguenti regole processuali (art. 19-bis D.Lgs. 150/2011):
- nelle controversie in materia di cittadinanza non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale;
- grava sul ricorrente l'onere di provare l'insussistenza di cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza.
La questione pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Con l'ordinanza n. 147/2026 la Corte costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità dell'art. 3-bis con il diritto dell'Unione; alcuni giudizi sono sospesi in attesa della pronuncia. Non è tuttavia prevista alcuna sospensione generale e la norma trova applicazione. Lo Studio valuta, caso per caso, l'opportunità e i tempi dell'azione.
Competenza e contributo unificato
- Sono competenti le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali; per i ricorrenti residenti all'estero, di regola, il tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano.
- Il contributo unificato ammonta a 600 € per ciascun ricorrente, anche in caso di ricorso proposto congiuntamente (art. 13, comma 1-sexies, D.P.R. 115/2002).
- La durata del giudizio dipende dall'ufficio giudiziario competente e non è prevedibile con certezza.
Onorari
Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno all'esito della valutazione preliminare.
Le vie per la cittadinanza italiana
Fonti: L. 91/1992, art. 3-bis · D.L. 36/2025 conv. L. 74/2025 (anche art. 19-bis D.Lgs. 150/2011) · D.P.R. 115/2002, art. 13 c. 1-sexies (L. 207/2024) · Ministero della Giustizia, circolare del 16/01/2025 · Corte costituzionale, ord. n. 147/2026. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026; non costituisce parere legale sul singolo caso.



