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Ricongiungimento familiare in Spagna

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Il cittadino non comunitario legalmente residente in Spagna può chiedere il ricongiungimento dei propri familiari. La procedura si articola in due fasi, in Spagna e presso il consolato spagnolo del Paese di origine. Lo Studio assiste il richiedente in entrambe le fasi.

Ambito di applicazione. Il ricongiungimento disciplinato dalla Ley Orgánica 4/2000 riguarda i familiari di cittadini non comunitari. I familiari di cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione seguono il regime del Real Decreto 240/2007; quelli di cittadini spagnoli il regime specifico del Reglamento de Extranjería.

Familiari ricongiungibili

  • il coniuge maggiore di 18 anni, non separato;
  • il partner maggiore di 18 anni, iscritto in un registro pubblico o con relazione stabile provata da almeno dodici mesi di convivenza (non richiesti in presenza di figli in comune);
  • i figli minori di 18 anni, o maggiorenni con disabilità o non autosufficienti per motivi di salute;
  • i minori sottoposti alla rappresentanza legale del richiedente;
  • gli ascendenti di primo grado a carico di età superiore a 65 anni, anche del coniuge o del partner, quando sussistono ragioni che giustificano la residenza in Spagna; al di sotto dei 65 anni, soltanto per ragioni umanitarie.

Requisiti del richiedente

  • Residenza legale in Spagna da almeno un anno e richiesta di rinnovo per almeno un altro anno; l'autorizzazione del familiare è concessa dopo l'effettivo rinnovo di quella del richiedente.
  • Mezzi economici pari almeno al 150% dell'IPREM per un nucleo di due persone, maggiorati del 50% dell'IPREM per ogni ulteriore componente; non si computano le prestazioni di assistenza sociale.
  • Alloggio adeguato, attestato dall'informe de vivienda della Comunidad Autónoma o del municipio (Ayuntamiento).
  • Assicurazione sanitaria per tutti i familiari.

Per gli ascendenti la condizione di essere a carico si presume, tra l'altro, se hanno più di 80 anni o se nell'anno precedente il richiedente ha inviato loro fondi pari ad almeno il 51% del prodotto interno lordo pro capite del Paese di origine.

Procedura in due fasi

  • Autorizzazione: il richiedente presenta la domanda (modulo EX-02) all'Oficina de Extranjería o in via telematica. Il termine di decisione è di due mesi; in mancanza di risposta la domanda si intende respinta.
  • Visto: entro due mesi dalla notifica il familiare chiede il visto al consolato spagnolo competente, che decide entro un mese.
  • Ingresso e carta: ritirato il visto ed effettuato l'ingresso, il familiare richiede la carta di identità di straniero (TIE) entro un mese.

Durata e autonomia

L'autorizzazione ha la stessa scadenza di quella del richiedente, con un minimo di un anno; il rinnovo ha durata di quattro anni. Il coniuge o partner può ottenere una residenza autonoma, tra l'altro, dopo un anno se dispone di mezzi propri o di un lavoro.

Costi

Le tasse ufficiali ammontano attualmente a 10,94 € per l'autorizzazione iniziale e a 16,08 € per la prima carta TIE; si aggiungono i costi del visto consolare. Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno.

Pratiche di immigrazione in Spagna

Fonti: Ley Orgánica 4/2000, artt. 16-19 · Real Decreto 1155/2024, artt. 40, 65-71 e 196 · Orden PJC/617/2025 · Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, scheda informativa n. 8. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026.

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