Ricongiungimento degli ascendenti
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Il ricongiungimento dei genitori o dei suoceri in Spagna segue regole diverse a seconda della cittadinanza di chi lo richiede e del motivo del ricongiungimento. Lo Studio individua la via applicabile e cura l'intera procedura, dalla raccolta dei documenti nel Paese di origine al rilascio del titolo di residenza.
Le vie disponibili
| Via | Richiedente | Presupposto |
|---|---|---|
| Ascendente a carico | Cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione | Dipendenza economica dell'ascendente, provata di norma con rimesse regolari |
| Ascendente bisognoso di cure | Cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione | Gravi motivi di salute o disabilità che rendono necessaria l'assistenza personale del familiare |
| Ascendente di cittadino spagnolo | Cittadino spagnolo | Ascendente a carico e privo di sostegno familiare nel Paese di origine, o ragioni umanitarie |
| Regime generale | Cittadino non comunitario residente di lungo periodo | Ascendente di età superiore a 65 anni, a carico |
Ascendente a carico di cittadino dell'Unione
Gli ascendenti a carico del cittadino dell'Unione o del coniuge sono familiari ai sensi dell'art. 2 del Real Decreto 240/2007 e ottengono la carta di residenza di familiare di cittadino dell'Unione, senza limiti di età. La dipendenza economica si prova di norma con i trasferimenti di denaro degli ultimi dodici mesi e con la documentazione sui redditi dell'ascendente nel Paese di origine.
Ascendente bisognoso di cure
L'art. 2 bis del Real Decreto 240/2007 consente, previa valutazione individuale e motivata, il ricongiungimento del familiare che, per gravi motivi di salute o disabilità, necessita dell'assistenza personale del cittadino dell'Unione. Occorrono referti medici specialistici, apostillati e tradotti, e la prova dell'assenza di alternative di assistenza nel Paese di origine.
Ascendente di cittadino spagnolo
Dal 20 maggio 2025 gli ascendenti dei cittadini spagnoli ottengono l'autorizzazione di residenza specifica prevista dagli articoli 93-99 del Real Decreto 1155/2024, con procedura gratuita e termine di decisione di due mesi.
Regime generale
Il cittadino non comunitario titolare di residenza di lungo periodo può ricongiungere gli ascendenti di età superiore a 65 anni a carico, con i requisiti di mezzi economici (150% dell'IPREM per due persone) e di alloggio del ricongiungimento familiare. La procedura si articola nell'autorizzazione in Spagna e nel visto presso il consolato spagnolo del Paese di origine.
Tempi e costi
Il termine di decisione è di tre mesi per la carta di familiare di cittadino dell'Unione e di due mesi per l'autorizzazione nel regime generale e per i familiari di cittadini spagnoli. Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno; le tasse ufficiali e i costi del visto consolare non sono compresi negli onorari.
Pratiche di immigrazione in Spagna
Fonti: Real Decreto 240/2007, artt. 2, 2 bis e 8 · Real Decreto 1155/2024, artt. 66-68 e 93-99 · Ley Orgánica 4/2000, art. 17. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026.



