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Conversione della patente in Spagna

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La patente di guida italiana resta valida in Spagna anche dopo il trasferimento della residenza. La conversione in patente spagnola è di regola facoltativa, mentre è necessaria in alcuni casi e per le patenti rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione. Lo Studio verifica la situazione del titolare e cura la pratica presso la Dirección General de Tráfico.

Patente italiana o di altro Stato dell'Unione

  • La patente rilasciata da uno Stato dell'Unione è valida in Spagna fino alla sua scadenza, in virtù del principio di mutuo riconoscimento (Direttiva 2006/126/CE).
  • La conversione (canje) è facoltativa; alla scadenza, il titolare residente in Spagna rinnova la patente presso l'autorità spagnola.
  • Le patenti senza scadenza o con validità superiore ai limiti previsti (quindici anni per le categorie AM, A e B; cinque anni per le categorie C e D) devono essere rinnovate in Spagna trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza.

Il cittadino dell'Unione presenta la domanda con il certificato di registro; il cittadino non comunitario titolare di patente italiana con la carta di residenza. Al momento della domanda viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria a guidare.

Patenti rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione

  • La patente straniera consente di guidare in Spagna per un massimo di sei mesi dall'acquisizione della residenza; successivamente occorre la conversione o il conseguimento della patente spagnola.
  • La conversione è possibile soltanto per le patenti rilasciate da Paesi che hanno concluso un accordo con la Spagna e ottenute prima di stabilire la residenza in Spagna.
  • Per le categorie A e B la conversione non richiede esami; per le categorie professionali può essere richiesta una prova pratica o teorica.
  • Alcuni Paesi richiedono documentazione specifica: per le patenti argentine, ad esempio, il certificato di legalità e anzianità rilasciato dall'ente emittente, munito di apostille.

Documentazione necessaria

  • Domanda alla Dirección General de Tráfico, predisposta dallo Studio e firmata in originale.
  • Patente originale, fotografie formato tessera, passaporto e documento d'identità o NIE.
  • Certificato medico psicofisico rilasciato da un centro autorizzato, ove richiesto.
  • Certificado de empadronamiento, se l'indirizzo differisce da quello del documento.

Costi

È dovuta la tassa della Dirección General de Tráfico, aggiornata annualmente. Lo Studio trasmette un preventivo dettagliato e senza impegno.

Pratiche di immigrazione in Spagna

Fonti: Direttiva 2006/126/CE · Real Decreto 818/2009 (Reglamento General de Conductores), art. 15 · Dirección General de Tráfico, pagine sul canje di permessi UE e di Paesi con accordo. Contenuto a carattere informativo, aggiornato a settembre 2026.

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